Sez. 1, Sentenza n. 4421 del 20/09/1995 Cc. (dep. 11/10/1995) Rv. 202513 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Benefici penitenziari - Restrizioni per i condannati non collaboranti - Accertamento dell'attuale insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata - Omesso accertamento dell'impossibilità della collaborazione - Illegittimità - Conseguenze: annullamento con rinvio della decisione del Tribunale di sorveglianza.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Va annullata con rinvio la decisione del Tribunale di sorveglianza che, accertata l'inesistenza di elementi rivelatori della sussistenza attuale di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, abbia omesso di riesaminare, alla luce della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), di esaminare se vi sia stato l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità che renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, o se sussiste l'impossibilità di tale collaborazione per la limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)