Sez. 1, Sentenza n. 17552 del 02/08/2006 (Rv. 596339 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Esito del processo protrattosi eccessivamente - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Estinzione del reato per prescizione - Spettanza dell'indennizzo e prescrizione all'imputato - Sussistenza - Limiti - Coincidenza automatica della estinzione del reato per prescrizione con l'interesse dell'imputato - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il diritto all'equa riparazione prescinde dall'esito del giudizio irragionevolmente protrattosi nel tempo, e quindi compete anche quando la durata eccessiva abbia determinato l'estinzione del reato per prescrizione (dovendosi escludere che quest'ultima valga di per sè ad elidere gli effetti negativi del protrarsi eccessivo del processo, in via di "compensatio lucri cum damno"), salvo che l'effetto estintivo del reato derivi dall'utilizzo, da parte dell'imputato sottoposto a procedimento penale, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell'abuso del diritto di difesa. Del resto, la definzione del processo penale per estinzione del reato non necessariamente corrisponde all'interesse dell'imputato, tenuto conto della esigenza morale del soggetto sottoposto a procedimento penale di vedere affermata in modo pieno ed inequivocabile la propria estraneità al reato contestatogli.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)