Sez. 6 - 1, Sentenza n. 21051 del 27/11/2012 (Rv. 624541 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Prescrizione del reato - Conseguenze - Riduzione del relativo indennizzo - Legittimità - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
L'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente all'accertata irragionevole durata del processo penale, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, può essere sensibilmente ridotto in conseguenza della dichiarazione di estinzione del reato in sede di appello per intervenuta prescrizione, trovando conforto tale soluzione interpretativa nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza resa nel caso Gagliano Giorgi c. Italia del 6 marzo 2012), che ha, ancor più severamente, escluso la configurabilità di pregiudizi importanti derivanti dalla durata eccessiva del procedimento penale nel caso di riduzione della pena ottenuta in appello dall'imputato, per effetto della maturazione dei termini di prescrizione non rinunciata.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)