Sez. 6, Sentenza n. 10054 del 26/02/2013 Cc. (dep. 01/03/2013) Rv. 254823 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Decisione definitiva - Controllo giurisdizionale sulla richiesta di sostituzione delle misure cautelari - Sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, una volta divenuta definitiva la decisione favorevole alla consegna della persona richiesta, si instaura una fase meramente esecutiva nell'ambito della quale, entro rigorosi e brevissimi termini, e salve cause di forza maggiore, l'interessato deve essere materialmente consegnato allo Stato estero, senza che possa venire in questione la sussistenza di "pericula libertatis". Ne consegue che, in tale fase, perde di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso il rigetto di sostituzione della misura coercitiva.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 9, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 23, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)