Sez. U, Sentenza n. 26156 del 28/05/2003 Cc. (dep. 18/06/2003) Rv. 224613 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Esaurimento del procedimento giurisdizionale di estradizione - Controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari - Sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione - Esclusione - Limiti.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
La definizione della procedura di estradizione con decisione favorevole alla stessa non preclude il controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva nell'ambito del procedimento incidentale "de libertate", purché la richiesta si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona non sia già stata consegnata allo Stato richiedente, e sempre che sulla questione non sia intervenuta, nel procedimento principale di estradizione, la decisione definitiva sulla questione "de libertate" che determina una preclusione endoprocessuale sul punto. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che l'eventuale decisione definitiva sulla questione "de libertate" che sia intervenuta in sede di procedimento principale di estradizione determina esclusivamente una preclusione allo stato degli atti sulle questioni dedotte, le quali non possono essere riproposte dall'estradando "rebus sic stantibus").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 718 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 719 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 719 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)