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Sez. 3, Sentenza n. 5945 del 10/05/2000 (Rv. 536336 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE | Controeccezione di interruzione della prescrizione - Termine iniziale di proposizione - Insussistenza - Proposizione della controeccezione prima della eccezione di prescrizione - Produzione di documenti relativi agli atti interruttivi dopo la proposizione dell'eccezione - Riformulazione della controeccezione di interruzione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536336-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE

La controeccezione (nella specie, di interruzione della prescrizione) è assimilabile ad una eccezione in senso stretto e va pertanto proposta nel rispetto dei prescritti termini processuali; tuttavia la disciplina codicistica non prevede anche un termine iniziale per la proposizione di essa e la necessità che intervenga dopo la proposizione della relativa eccezione non discende dal rispetto di uno schematismo cronologico non previsto dalla legge, bensì dal fatto che chi effettua la controeccezione ha un interesse attuale ad essa solo quanto gli sia stata sollevata l'eccezione; ne consegue che, ove l'interesse sorga successivamente nel corso del giudizio, l'eventuale carenza di interesse iniziale diviene irrilevante e la parte che ha sollevato la controeccezione "in prevenzione" non ha l'onere di riproporla dopo che gli è stata sollevata la relativa eccezione. (Nella specie, la sentenza di appello è stata censurata per aver accolto la controeccezione di interruzione della prescrizione nonostante la parte, a fronte della eccepita prescrizione, si fosse limitata a produrre la documentazione comprovante l'interruzione senza nulla dedurre; la S.C., in applicazione del principio sopraesposto, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la produzione documentale sostenuta dalle deduzioni anteriori alla proposizione dell'eccezione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)