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Sez. L, Sentenza n. 9016 del 20/06/2002 (Rv. 555220 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE | Eccezione di interruzione della prescrizione da altri eccepita - Natura - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Deduzione preventiva rispetto alla eccezione di prescrizione - Ammissibilità - Conseguenze - Tempestività della controeccezione - Interpretazione e qualificazione della eccezione di interruzione della prescrizione - Compito del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità della relativa valutazione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555220-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE

L'eccezione di interruzione della prescrizione, assimilabile alle eccezioni in senso stretto, non esige formule sacramentali e può essere formulata anche prima della eccezione di prescrizione, con la conseguenza che deve ritenersi tempestivamente formulata l'eccezione di interruzione della prescrizione nell'ipotesi in cui il ricorrente, al fine di prevenire la relativa eccezione, abbia, con lo stesso atto introduttivo del giudizio, allegato espressamente l'esistenza di un fatto interruttivo della prescrizione e abbia prodotto l'atto che documenta quel fatto, fermo restando che spetta al giudice di merito il compito di interpretare e qualificare l'eccezione tenendo conto del contenuto del relativo assunto, senza che possano derivare condizionamenti dalla formula adottata dalla parte, e il relativo accertamento, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)