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Sez. L, Sentenza n. 641 del 26/01/1988 (Rv. 457093 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO DOMENICALE - DOMANDA DI MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1988-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457093-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO DOMENICALE - DOMANDA DI MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA - OGGETTO.*

Il lavoratore, il quale richieda la maggiorazione del compenso per il lavoro prestato nella domenica, ha l'Onere di provare solo il fatto costitutivo del proprio diritto, e cioè la prestazione dell'attività lavorativa in tale giorno, mentre spetta al datore di lavoro la prova del fatto impeditivo costituito dall'esistenza di pattuizioni collettive che prevedano un trattamento retributivo tale, nel suo complesso, da compensare anche la maggiore penosità del lavoro domenicale. (V 7862/87, mass n 455661).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)