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Sez. L, Sentenza n. 6444 del 29/11/1988 (Rv. 460773 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO PRESTATO LA DOMENICA - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - SPETTANZA - MANCATA DETERMINAZIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DETERMINAZIONE ED OPERA DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460773-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO PRESTATO LA DOMENICA - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - SPETTANZA - MANCATA DETERMINAZIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DETERMINAZIONE ED OPERA DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - CRITERI.*

I dipendenti delle aziende esercenti il pubblico servizio di trasporti che prestino, attività lavorativa per sette giorni consecutivi della settimana comprensivi delle domeniche, hanno diritto per il lavoro domenicale - caratterizzato da una maggiore penosità della prestazione - ad una maggiorazione salariale che, se non è determinata dalla contrattazione collettiva, può essere fissata dal giudice, assumendo come parametro il compenso per le festività nazionali o infrasettimanali o quello per il lavoro straordinario. (V 1642/88, mass n 457672; (V 1060/88, mass n 457342; (V 641/88, mass n 457093).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)