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Sez. L, Sentenza n. 8861 del 14/08/1991 (Rv. 473526 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Nozione di retribuzione annua indicata nei contratti collettivi diversamente che nella legge - Operatività per i soli contratti successivi alla legge n. 297 del 1982 - Contratti anteriori - Nullità.
Stato
decisa il 1991-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473526-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione

I contratti collettivi, dei quali l'art. 2120, secondo comma, cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, fa salva la diversa (rispetto a quella legislativa) nozione di retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto, sono soltanto quelli stipulati successivamente all'entrata in vigore di detta legge, atteso che l'art. 4, penultimo comma, della stessa legge sancisce la nullità - e la loro sostituzione di diritto ad opera delle disposizioni legislative - di tutte le clausole dei contratti collettivi (anteriori) regolanti (in qualunque modo) la materia del trattamento di fine rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)