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Sez. 2, Sentenza n. 639 del 27/01/1996 (Rv. 495594 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE | Facoltà della parte adempiente - Esercizio - Pregiudizialità rispetto alla domanda di risoluzione - Esclusione -.
Stato
decisa il 1996-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495594-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE

Ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, la diffida ad adempiere costituisce soltanto una facoltà, non un obbligo per la parte adempiente, ed ha lo scopo di provocare lo scioglimento di diritto del rapporto. La parte adempiente, infatti, può direttamente proporre la domanda, tendente alla risoluzione del rapporto attraverso una pronunzia costitutiva del giudice, sulla base del solo fatto obiettivo dell' inadempimento di non scarsa importanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)