Sez. 3, Sentenza n. 132 del 12/01/1982 (Rv. 417824 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - PREGIUDIZIALITÀ RISPETTO ALLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - PREGIUDIZIALITÀ RISPETTO ALLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - ESCLUSIONE.*
Ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, la diffida ad adempiere costituisce soltanto una facoltà, non un Obbligo per la parte adempiente, ed ha lo scopo di provocare lo scioglimento del diritto di rapporto. La parte adempiente, infatti, può direttamente proporre la domanda, tendente alla risoluzione del rapporto attraverso una pronunzia costitutiva del giudice, sulla base del solo fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. (Conf 4717/81, mass n 415452; (Conf 3647/79 mass n 343875; (Conf 6490/79, mass n 403220; (Conf 2161/74, mass n 370509).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)