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Sez. 1, Sentenza n. 2117 del 09/08/1967 (Rv. 329243 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - MORTE DI UNO DEI CONIUGI - PROSECUZIONE DA PARTE DEGLI EREDI - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329243-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - MORTE DI UNO DEI CONIUGI - PROSECUZIONE DA PARTE DEGLI EREDI - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*

La domanda di separazione personale, legittimamente proposta nel perdurare del vincolo matrimoniale, non puo essere proseguita, dopo la morte del coniuge istante, dai suoi eredi, se non per far valere i diritti di natura strettamente patrimoniale, eventualmente dedotti in giudizio dal loro dante causa, in quanto gia acquisiti al suo patrimonio anteriormente alla sua morte e sempre che si tratti di diritti patrimoniali necessariamente ed esclusivamente dipendenti dalla pronuncia di separazione personale, o di diritti da questa derivanti o, comunque, aventi il proprio presupposto logico e giuridico nella pronuncia stessa. (Cfr. 381-67, massima n. 326284 Conf. 1029-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Civ. art. 150

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)