Sez. 1, Sentenza n. 381 del 15/02/1967 (Rv. 326284 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - MORTE DI UNO DEI CONIUGI DURANTE IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DICHIARAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DI CONTENDERE - INEFFICACIA DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE EMESSA NEL GIUDIZIO DI MERITO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - MORTE DI UNO DEI CONIUGI DURANTE IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DICHIARAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DI CONTENDERE - INEFFICACIA DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE EMESSA NEL GIUDIZIO DI MERITO.*
La Corte di Cassazione deve dichiarare-cessata la materia del contendere- se, nelle more della pendenza del ricorso avverso pronuncia di separazione personale dei coniugi, viene a morte uno di costoro. Tale declaratoria travolge e rende inefficace la pronuncia di separazione emessa in Sede di merito e non ancora passata in giudicato, che va cassata senza rinvio. (Cfr. 321962, 639-63, 1029-59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 150
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)