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Sez. 1, Sentenza n. 3985 del 07/05/1997 (Rv. 504130 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Interesse del minore (infrasedicenne) - Valutazione - Sua riproponibilità nella fase successiva del giudizio di merito - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504130-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, la valutazione dell'interesse del minore (infrasedicenne) al riconoscimento, resa necessaria dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 1990 (che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 274 cod. civ. nella parte in cui non prevede la valutazione dell'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità naturale), va effettuata esclusivamente nella fase di ammissibilità dell'azione, e non può essere riproposta nella successiva fase di merito, data la preclusione derivante dall'esistenza del giudicato sulla ricorrenza del presupposto processuale specifico rappresentato dall'interesse del minore

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)