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Sez. 1, Sentenza n. 7483 del 24/08/1994 (Rv. 487754 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Interesse del minore (infrasedicenne) - Valutazione nella fase di merito - Inammissibilità - Valutazione nella fase di ammissibilità dell'azione - Necessità.
Stato
decisa il 1994-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487754-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, la valutazione dell'interesse del minore (infrasedicenne), resa necessaria dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 1990 (che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 274 cod. civ.), va effettuata esclusivamente nella fase di ammissibilità dell'azione. Tale valutazione non può aver luogo nella successiva fase di merito nemmeno nel caso in cui la pronuncia di incostituzionalità sia intervenuta successivamente alla definizione del giudizio di ammissibilità, data la preclusione derivante dall'esistenza del giudicato sulle specifiche circostanze giustificative della domanda di riconoscimento del rapporto di filiazione naturale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)