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Sez. U - , Sentenza n. 29172 del 21/12/2020 (Rv. 660029 - 02)

TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - BOLZANO - IN GENERE | Concessioni per derivazioni idroelettriche di medie dimensioni - Legge provinciale Bolzano n. 2 del 2015 - Norma transitoria di cui all’art. 34 della stessa l.p. - Interpretazione - Tutte le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge - Applicabilità - Epoca della richiesta della procedura ablatoria - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2020-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660029-02

TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - BOLZANO - IN GENERE

In tema di derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica, la norma transitoria di cui all'art.34, comma 5, della l. p. Bolzano n. 2 del 2015 (la quale consente, in difetto di accordo tra le parti, di domandare l'esproprio o l'imposizione di servitù coattiva sui fondi necessari per la realizzazione degli impianti idroelettrici di media derivazione) va interpretata nel senso che la predetta facoltà spetta anche ai titolari delle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge, a prescindere dall'epoca in cui sia stata avanzata la richiesta della procedura ablatoria, non potendosi, in particolare, estendere alle concessioni pregresse il limite temporale decorrente dalla comunicazione dell'aggiudicazione, stabilito dal precedente art.11 (la cui operatività comporterebbe l'indebita esclusione dall'ambito di applicazione della norma di tutte le concessioni per le quali la domanda di procedura ablatoria fosse stata proposta prima dei nove mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge) e dovendosi tenere conto, al contrario, della "ratio" della disposizione transitoria in esame, la quale risponde all'evidente finalità di consentire la regolazione definitiva di situazioni risalenti nel tempo, nelle quali, anche per ragioni connesse con il vigente regime tavolare, l'acquisizione dei terreni non sia potuta avvenire attraverso gli strumenti tipici del diritto civile, quali l'espropriazione o la costituzione coattiva del diritto di servitù, ai sensi degli artt. 1032 e 1033 c.c.

Riferimenti normativi: Legge Prov. 26/01/2015 num. 2 art. 11, Legge Prov. 26/01/2015 num. 2 art. 34, Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 1033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)