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Sez. 5 - , Sentenza n. 10439 del 21/04/2021 (Rv. 661221 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detraibilità - Aliquota superiore a quella dovuta - Limiti - Art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997 nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017 - Interpretazione conforme al diritto unionale - Detraibilità dell’imposta non dovuta - Limiti - Modifica del regime sanzionatorio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2021-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661221-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, in caso di detrazione indebita perché operata in misura superiore a quella dovuta per l'operazione posta in essere, l'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997, nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017, interpretato in senso conforme al diritto unionale, ha introdotto un regime sanzionatorio più mite, riconoscendo il diritto alla detrazione nei limiti del dovuto, ai sensi degli artt. 19 e ss. del citato decreto, e non per l'intero ammontare versato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 6, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 19, Legge 27/12/2017 num. 205 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)