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Sez. 5 - , Ordinanza n. 23817 del 28/10/2020 (Rv. 659618 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detrazioni - Aliquota superiore a quella dovuta - Art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997 nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017 - Retroattività - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659618-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

La previsione di cui all'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997, introdotta dall'art. 1, comma 935, l. n. 205 del 2017, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli artt. 19 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972, ha efficacia retroattiva, posto che le disposizioni del predetto comma 935 - in virtù dell'aggiunta apportata a quest'ultimo dal d.l. n. 34 del 2019 (c.d. "decreto crescita"), conv. con modif. dalla l. n. 58 del 2019 - si applicano "anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 CORTE COST., Legge 28/06/2019 num. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 6, Legge 27/12/1997 num. 205 art. 1 com. 935

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)