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Sez. 1, Sentenza n. 3109 del 07/05/1983 (Rv. 428023 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - NULLITÀ DEL BREVETTO DEL MARCHIO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428023-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - NULLITÀ DEL BREVETTO DEL MARCHIO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio promosso per denunciare la contraffazione di marchio d'impresa, l'indagine sull'eventuale nullità del brevetto del marchio stesso, a norma dell'art. 18 n. 3 del R.d. 21 giugno 1942 n. 929, perché costituito da figure o segni il cui carattere distintivo sia inscindibilmente connesso con quello di utilità e di Forma, postula che tale nullità sia dedotta dalla parte interessata davanti al giudice del merito, ai sensi dell'art. 58 del citato decreto, e non può essere pertanto compiuta d'ufficio, né sollecitata per la prima volta in Sede di legittimità. (V 4090/80, mass nn 407993 407994).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)