Sez. 1 - , Ordinanza n. 4771 del 28/02/2018 (Rv. 647634 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ | Marchi - Registrazione - Presunzione di validità - Nullità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Sollecitazione del P.M. all'esercizio dell'azione di nullità - Configurabilità.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ
In ragione della presunzione semplice di validità dell'avvenuta registrazione del marchio in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il giudice non può rilevarne d'ufficio la nullità, conservando peraltro, nei casi previsti dall'art. 122, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), la facoltà di sollecitare il P.M. per le sue autonome determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 121 com. 1, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 122 com. 1, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 122 com. 2, Cod. Civ. art. 2574, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 20/12/1993 num. 40 art. 95, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2001 num. 6 art. 85, Regolam. Consiglio CEE 26/02/2009 num. 207 art. 76, Regolam. Consiglio CEE 16/12/2015 num. 2424
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)