Sez. 6, Sentenza n. 9839 del 23/05/1979 Ud. (dep. 16/11/1979) Rv. 143445 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - RIGETTO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO DELLA RICHIESTA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - RIGETTO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO DELLA RICHIESTA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Quando la sentenza di merito, applicando la causa estintiva del reato, respinge la richiesta di assoluzione con formula ampia, l'eventuale difetto di motivazione non e denunciabile in Sede di legittimita. Un accoglimento del ricorso, infatti, imporrebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e finirebbe, in tal modo con il vulnerare il precetto dell'art 152 cod proc pen, che esige l'improcrastinabilita dell'applicazione della causa estintiva salvo che l'innocenza dell'imputato non appaia evidente, chiara e indiscussa dagli elementi gia acquisiti e, quindi, senza che si profili la possibilita di un riesame di merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)