Sez. 1, Sentenza n. 12631 del 26/11/1992 (Rv. 479714 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio | Inderogabilità - Precedente ammissione dello stesso imprenditore al concordato preventivo da parte di altro Tribunale e precedente presentazione d'istanza di ammissione al concordato presso altro Tribunale - Irrilevanza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio
La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento, che appartiene al Tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, è di carattere funzionale ed inderogabile, e, pertanto, non può trovare eccezione per il fatto che altro Tribunale abbia aperto la procedura di ammissione del medesimo imprenditore al concordato preventivo - non essendo applicabile, nell'ipotesi, il principio della prevenzione -, né, a maggior ragione, per il solo fatto che la domanda di ammissione a tale procedura sia stata presentata ad altro Tribunale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)