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Sez. 1, Sentenza n. 8152 del 28/08/1997 (Rv. 507257 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Inderogabile - Precedente apertura di altra procedura concorsuale - Di ammissione al concordato preventivo - Nei confronti del medesimo soggetto - Presso altro tribunale - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Pronuncia della S.C. in sede di regolamento di competenza - Dichiarazione della competenza del tribunale fallimentare - Conseguente annullamento del decreto di ammissione al concordato preventivo - Contenuto nella pronuncia sulla competenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507257-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

L'ammissione di un imprenditore commerciale alla procedura di concordato preventivo da parte del tribunale all'uopo adito non comporta l'automatica improcedibilità del ricorso per la dichiarazione di fallimento successivamente presentata, dal creditore dello stesso imprenditore, presso altro tribunale, dovendosi, in ogni caso, risolvere il problema pregiudiziale della competenza ai sensi dell'art. 9 della legge fall.. Ne consegue che, ritenuta, in sede di regolamento necessario dinanzi alla Suprema Corte, la competenza per territorio del tribunale presso il quale venne presentata l'istanza di fallimento, il decreto della (diversa) autorità giudiziaria che, pur prima della formale dichiarazione di fallimento, ebbe ad ammettere l'imprenditore alla procedura di concordato preventivo va annullato con la stessa pronuncia regolatrice della competenza.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 9, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)