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Sez. L, Sentenza n. 2599 del 04/03/1993 (Rv. 481213 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Assunzione a termine di un aiuto scenografo per la realizzazione, da parte della R.A.I., di uno spettacolo o programma "contenitore" - Legittimità - Accertamento - Limitazione dell'attività del lavoratore solo ad uno degli spettacoli o programmi "contenuti", realizzazione di più spettacoli o programmi senza modificazioni sceniche, e specificazione degli spettacoli o programmi "contenuti" - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1993-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481213-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere

Con riguardo all'ipotesi di assunzione a termine di un aiuto scenografo per la realizzazione, da parte della R.A.I., di uno spettacolo o programma "contenitore", il giudice del merito è tenuto ad accertare, in particolare, se le parti abbiano inteso limitare l'attività del lavoratore solo ad uno degli spettacoli o programmi "contenuti", nel qual caso l'estensione dell'attività lavorativa oltre tale fase integra una proroga la cui legittimità deve essere verificata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, e se (nel caso d'inesistenza della limitazione predetta) la realizzazione di ciascuno di tali singoli spettacoli o programmi abbia richiesto modificazioni sceniche tali da farlo configurare come uno spettacolo nuovo rispetto all'unico spettacolo o programma "contenitore" inizialmente pattuito (con conseguenze in diritto anche in tal caso favorevoli al lavoratore), verificando, inoltre, se la mancata specificazione degli spettacoli o programmi "contenuti" abbia o no fatto venir meno quell'esigenza di carattere temporaneo che costituisce presupposto necessario anche dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 1, lett. e), della citata legge.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 23/05/1977 num. 266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)