Sez. L, Sentenza n. 3897 del 26/04/1996 (Rv. 497267 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Requisiti della indicazione del termine iniziale o prorogato - Preventiva indicazione della data o dell'evento - Necessità - Fattispecie relativa a indicazione della data di scadenza consentita contrattualmente non in via preventiva ma dopo il rinnovo tacito.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 18 aprile 1962 n. 230, ai fini della valida instaurazione (o proroga) di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la durata del medesimo deve essere preventivamente determinata, all'inizio del rapporto (o dell'unica proroga), con l'indicazione della data di scadenza o dell'evento alla cui realizzazione o al cui venir meno è collegata la cessazione del rapporto. (Nella specie il contratto prevedeva il suo tacito rinnovo per periodi non superiori a dodici mesi e, secondo l'interpretazione del giudice di merito, dopo il tacito rinnovo le parti, o anche una sola di esse, potevano precisare in un periodo inferiore all'anno la durata della proroga. Di conseguenza la sentenza impugnata non aveva attribuito la natura di atto di licenziamento - impugnabile entro il termine di decadenza previsto dall'art. 6 legge n. 604 del 1966 - alla comunicazione con cui il datore di lavoro aveva fissato un più prossimo termine sulla base di detta clausola. La S.C. ha annullato tale sentenza per violazione di legge, rilevando come la necessaria qualificazione del rapporto come a tempo indeterminato comportasse l'attribuzione di una funzione estintiva a detta comunicazione).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)