Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12185 del 22/06/2020 (Rv. 658457 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Pronunzia in favore del contumace vittorioso - Procedimento di correzione di errori materiali - Ammissibilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Nel giudizio di cassazione è ammissibile il ricorso per la correzione di errore materiale avverso il provvedimento di condanna alle spese della parte intimata che non si sia ivi costituita, in quanto la violazione dell'art. 91 c.p.c., integra un errore, ai sensi dell'art. 287 e 391 bis c.p.c., rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)