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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018 (Rv. 649432 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Pronunzia in favore del contumace vittorioso - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649432-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)