Sez. 2, Sentenza n. 27593 del 20/11/2008 (Rv. 605835 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Attività comportante la produzione di rifiuti - Registri di carico e scarico - Omissione - Denuncia di smarrimento dei registri - Efficacia esimente - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative in materia di rifiuti, nella vigenza del regime giuridico contenuto nella legge n. 22 del 1997, l'obbligo dei produttori di tenere il registro di carico e scarico impone l'annotazione con cadenza settimanale di tutti i rifiuti derivanti dallo svolgimento dell'attività di impresa. Ne consegue che la mera denuncia di smarrimento del registro in data di poco anteriore all'accertamento non è idonea ad escludere la responsabilità da protratta omissione dell'annotazione, non trovando applicazione l'art. 3 della legge n. 689 del 1981, che richiede un comportamento riferibile a caso fortuito o forza maggiore, ovvero un errore di fatto incolpevole, o l'inevitabile ignoranza del precetto violato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/05/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legisl. 02/05/1997 num. 22 art. 15, Decreto Legisl. 02/05/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)