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Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 20/11/1996 (Rv. 500654 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA | Forza maggiore e caso fortuito - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500654-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA

Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'intimato cui sia stato notificato il decreto deve provare le circostanze che hanno impedito la tempestiva opposizione, che a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 650 cod. proc. civ. (sentenza Corte Cost. 20 maggio 1976 n. 120), possono essere anche successive rispetto al momento attraverso cui la notifica realizza la finalità di rendere noto il contenuto dell'atto; ma che, in ogni caso, devono identificarsi, per la forza maggiore e il caso fortuito, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere meramente oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo dell'evento per forza propria (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto inammissibile l'opposizione proposta tardivamente da un comune adducendo la semplice denuncia di smarrimento dell'atto notificato, non risultando attraverso tale deduzione la "vis maior" che avrebbe impedito la conoscenza dell'atto stesso, né l'atteggiamento incolpevole dell'intimato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)