Sez. 1, Sentenza n. 4588 del 23/01/1984 Ud. (dep. 18/05/1984) Rv. 164231 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - CAPI, ORGANIZZATORI E PARTECIPI - DISTINZIONE - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - CAPI, ORGANIZZATORI E PARTECIPI - DISTINZIONE - FATTISPECIE.*
In tema di bande armate la legge ha distinto, specialmente ai fini del trattamento sanzionatorio, gli organizzatori o i capi da una parte ed i partecipi da un'altra, attribuendo ai primi funzioni più o meno late di superiorità circa le scelte del programma e degli strumenti indispensabili per realizzarlo e ai secondi compiti assolutamente marginali. Ne deriva che la figura dei secondi si caratterizza in negativo rispetto a quella del capo-organizzatore, essendo partecipe colui che è fuori dalla direzione della banda e non contribuisce, per la qualità dei suoi interventi, alla formazione del programma, allo studio dell'Azione concreta da svolgere e alla sua attuazione. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è condivisa la sentenza dei giudici di merito, i quali avevano collegato la posizione di preminenza dei ricorrenti nell'organizzazione eversiva "prima linea" alla partecipazione ad azioni di rilievo con funzioni dirigenziali, oltre che alla Costituzione ed organizzazione di formazioni territoriali, denominate "ronde proletarie", costituenti il braccio operativo di quell'organizzazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)