Sez. 1, Sentenza n. 9967 del 04/07/1984 Ud. (dep. 14/11/1984) Rv. 166632 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - STRUTTURA GIURIDICA - EQUIPARAZIONE TRA CAPI E PARTECIPI - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - STRUTTURA GIURIDICA - EQUIPARAZIONE TRA CAPI E PARTECIPI - ESCLUSIONE.*
Nella previsione di cui all'art. 306 cod. pen. i ruoli dei vari componenti della banda armata sono posti in maniera gerarchica ai fini degli effetti penali delle rispettive condotte, attuandosi, peraltro, una equiparazione tra la efficienza causale dell'Azione dei capi e dei sovvenzionatori a quella dei promotori, dei costituenti e degli organizzatori della banda armata; equiparazione che non si rinviene, stante il minor grado di quell'efficienza, tra la condotta dei capi e quella dei "partecipi" della banda armata. (V mass n 159810; (V mass n 155810; (V mass n 164231).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)