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Sez. 6, Sentenza n. 10024 del 11/12/2008 Cc. (dep. 05/03/2009) Rv. 242754 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di valori - Condotta - Creazione di nuove società da un'originaria società fittizia - Reato autonomo.
Stato
decisa il 2008-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242754-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

In tema di delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito nella L. n. 356 del 1992), realizza un autonomo reato, e non un "post-factum" non punibile, la creazione, da una originaria società fittizia, di nuove società al fine di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)