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Sez. L, Sentenza n. 1045 del 04/02/1997 (Rv. 502191 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA | Disciplina ex art. 2096 cod. civ. - Riferibilità ai contratti individuali di lavoro - Forma scritta della singola assunzione in prova - Necessità - Previsione dell'assunzione in prova nel contratto collettivo di categoria - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1997-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502191-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA

In tema di assunzione in prova, il contratto collettivo contiene la previsione generale che, successivamente, potrà trovare applicazione nei vari, personali contratti di assunzione di volta in volta intercorrenti tra lavoratori e datori di lavoro; pertanto la disciplina dettata dall'art. 2096 cod. civ. deve intendersi riferita al singolo contratto personale di assunzione in prova, non al contratto collettivo; ne consegue che il requisito della forma scritta non può ritenersi soddisfatto ove non risulti per iscritto il singolo contratto personale di assunzione, essendo del tutto ininfluente a tal fine il fatto che l'assunzione in prova sia prevista dal contratto collettivo di categoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)