Sez. L, Sentenza n. 11417 del 19/11/1993 (Rv. 484386 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - Forma | Contratto di formazione e lavoro - Disciplina ex art. 2096 cod. civ. - Applicabilità - Forma scritta del patto di prova - Elemento essenziale - Mero richiamo al contratto collettivo prevedente l'assunzione in prova senza formalità di scrittura - Insufficienza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - Forma
Al contratto di formazione e lavoro previsto dall'art. 3 del D.L. n. 726 del 1984 (convertito in legge n. 836 del 1984) si applicano tutte le disposizioni che regolano il normale contratto di lavoro subordinato, in quanto non derogate espressamente dalla disciplina speciale, e quindi anche la norma dell'art. 2096 cod. civ. in tema di patto di prova, che richiede a pena di nullità la forma scritta. Tale requisito non può ritenersi soddisfatto per effetto del mero richiamo alla clausola del contratto collettivo di categoria applicabile che prevede l'assunzione in prova senza necessità di specifica pattuizione per iscritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)