Sez. U, Ordinanza n. 20132 del 12/10/2004 (Rv. 577657 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Presupposti - Gestione del danaro pubblico secondo moduli contabili o di rendicontazione - Necessità - Esclusione - Rapporto di servizio - Sufficienza - Rapporto tra AIMA e UNLAT- Natura - Rapporto di servizio - Sussistenza.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
Ai fini dell'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità, non è necessaria una gestione del danaro secondo moduli contabili di tipo pubblico, né di procedure di rendicontazione, propri della giurisdizione contabile in senso stretto, esercitabile solo nei confronti dei cd. agenti contabili, ma è sufficiente l'esistenza di un <rapporto di servizio> tra i soggetti interessati. In tale tipo di rapporto rientra anche quello costituitosi tra l'A.I.M.A. e l'Associazione privata U.N.A.LAT. per l'esercizio di un'attività istituzionalmente ed originariamente spettante all'amministrazione, consistente nella corretta individuazione degli aventi diritto all'indennità di sospensione dell'attività lattiera e nell'effettiva corresponsione di questa ai medesimi (Nell'enunciare tale principio la Corte ha precisato che il proprio precedente n. 211 del 2001 non ha escluso in via generale l'esistenza di un rapporto di servizio tra l'Amministrazione dello Stato e l'U.N.LAT., ma soltanto la non configurabilità del medesimo in relazione alla gestione delle quote - latte curata da tale Associazione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)