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Sez. U, Sentenza n. 26806 del 19/12/2009 (Rv. 610656 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Società a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori o dei dipendenti - Giurisdizione della Corte dei conti - Configurabilità - Condizioni - Pregiudizio al valore della partecipazione - Compromissione della ragione della partecipazione - Danno arrecato direttamente all'ente pubblico titolare della partecipazione - Necessità - Conseguenze - Condotta illecita pregiudizievole per la società - Azione di risarcimento dei danni - Giurisdizione del giudice ordinario - Susssistenza.
Stato
decisa il 2009-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610656-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti (nella specie, consistenti nell'avere accettato indebite dazioni di denaro al fine di favorire determinate imprese nell'aggiudicazione e nella successiva gestione di appalti), non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. Sussiste invece la giurisdizione di quest'ultima quando l'azione di responsabilità trovi fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione, ovvero in comportamenti degli amministratori o dei sindaci tali da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell'ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l'impiego di risorse pubbliche, o da arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio. (Nell'affermare l'anzidetto principio, le S.U hanno altresì precisato che in quest'ultimo caso l'azione erariale concorre con l'azione civile prevista dagli artt. 2395 e 2476, sesto comma cod. civ).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2395, Cod. Civ. art. 2449, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 art. 7, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Legge 03/10/2009 num. 141 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 17 com. 30 n. 3 CORTE COST., Decreto Legge 03/08/2009 num. 103 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)