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Sez. 1, Sentenza n. 1672 del 03/06/1968 (Rv. 333478 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA- PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - TRIBUNALE PER I MINORENNI - DECRETO DI AFFIDAMENTO DEL MINORE A PERSONA DIVERSA DAL GENITORE - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333478-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA- PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - TRIBUNALE PER I MINORENNI - DECRETO DI AFFIDAMENTO DEL MINORE A PERSONA DIVERSA DAL GENITORE - IMPROPONIBILITA.*

I provvedimenti con i quali il tribunale per i minorenni limita la patria potesta disponendo, ai sensi degli artt. 333 e 336 cod.civ., lo affidamento del minore a persona diversa dal genitore che su di lui la esercita, hanno, a norma degli artt. 38 delle Disposizioni per la attuazione del cod.civ. e 737 e 739 cod.proc.civ., sia in primo grado sia in Sede di reclamo avverso provvedimenti del giudice tutelare la Forma del decreto motivato, pronunciato in camera di consiglio. Tali decreti hanno natura ordinatoria non contenziosa, perche non risolvono contestazioni intorno ad un diritto soggettivo, ma tendono a regolare l'Esercizio di un potere-dovere nell'interesse dei minori soggetti alla patria potesta e, quindi, a soddisfare l'interesse generale della famiglia. Detti provvedimenti non acquistano mai valore di giudicato in senso sostanziale, in quanto la loro efficacia e limitata nel tempo potendo in prosieguo essere sempre modificati a seguito di un diverso apprezzamento degli interessi del minore non possono, quindi, neppure avere mai il valore sostanziale di sentenze, anche quando contengano - unicamente in funzione delle statuizioni non definitive con essi prese - affermazioni circa la Competenza territoriale del giudice che li ha emessi. Conseguentemente i medesimi provvedimenti non possono essere impugnati, per difetto del requisito della decisorieta, con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione e neppure con regolamento di Competenza, mezzo istituito per impugnare - al pari di tutti gli altri mezzi di impugnazione - esclusivamente le sentenze. (V. 2177-65 1947-63 449-54).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)