Sez. U, Sentenza n. 3931 del 10/06/1988 (Rv. 459107 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - PATRIA POTESTÀ - PROVVEDIMENTI - DEL TRIBUNALE - RECLAMO - DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO - DISPOSIZIONI INERENTI AL RAPPORTO FRA GENITORI E FIGLI NATURALI MINORI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - PATRIA POTESTÀ - PROVVEDIMENTI - DEL TRIBUNALE - RECLAMO - DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO - DISPOSIZIONI INERENTI AL RAPPORTO FRA GENITORI E FIGLI NATURALI MINORI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
Il decreto, con il quale la Corte d'appello, Sezione per i minorenni, in Sede di reclamo, impartisca Disposizioni inerenti al rapporto fra genitori e figli naturali minori, secondo la previsione dell'art. 317 bis cod. civ., non è impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, nemmeno per la parte in cui abbia esplicitamente od implicitamente affermato la giurisdizione (o la Competenza), dato che le suddette Disposizioni, modificabili e revocabili dallo stesso giudice minorile, e non idonee quindi ad incidere in modo definitivo sulle posizioni soggettive degli interessati, non hanno natura decisoria, e che tale connotazione si estende necessariamente alla definizione di quella questione pregiudiziale, priva di effetti vincolanti all'infuori del procedimento nel quale viene resa. (V 1540/83, mass n 426376, in senso contrario, con riferimento alla questione della Competenza; (V 1672/68, mass n 333478).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)