Sez. 3, Sentenza n. 19556 del 19/12/2003 (Rv. 569106 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Diritto di ritenzione - Legittimità - Condizioni - Rifiuto fondato sull'inadempimento di altro contratto intercorrente tra le stesse parti - Espresso collegamento funzionale tra i due contratti - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO
Il principio di autotutela sancito dall'art.1460 c.c. (in forza del quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascun contraente può rifiutare la propria prestazione in costanza di inadempimento della controparte) deve ritenersi legittimamente applicabile anche nell'ipotesi di inadempimento di un diverso negozio, purché collegato con il primo da un nesso di interdipendenza - fatto palese dalla comune volontà delle parti - che renda sostanzialmente unico il rapporto obbligatorio (e la cui valutazione è rimessa al prudente e insindacabile apprezzamento del giudice di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)