Sez. 2, Sentenza n. 271 del 14/01/1998 (Rv. 511540 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Consegna della cosa oggetto della prestazione - Rifiuto fondato sull'inadempimento di altro contratto intercorrente tra le stesse parti - Legittimità - Condizioni - Espresso collegamento funzionale tra i due contratti - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO
Il diritto di ritenzione, trovando il suo fondamento nel generale principio di autotutela sancito dall'art. 1460 cod. civ. (per effetto del quale, nei contratti a prestazione corrispettive, ciascun contraente può rifiutare la propria prestazione in costanza di inadempimento della controparte), deve ritenersi legittimamente esercitato, da parte del contraente adempiente, anche nella ipotesi di inadempimento, da parte dell'altro contraente, di un diverso negozio, purché quest'ultimo risulti collegato con l'altro contratto da un nesso di interdipendenza - fatto palese dalla comune volontà delle parti - che renda sostanzialmente unico il rapporto obbligatorio, e la cui valutazione è rimesso al prudente ed insindacabile apprezzamento del giudice di merito. In particolare, avuto riguardo alla fattispecie contrattuale disciplinata dall'art. 2222 e ss. cod. civ., il prestatore d'opera (nella specie, un carrozziere) non è legittimato a trattenere presso di sè il bene oggetto dell'eseguita prestazione per garantirsi il pagamento di altri lavori, eseguiti per incarico del medesimo committente, senza provare che l'esecuzione delle due prestazione è l'effetto di un (sostanzialmente) unico rapporto obbligatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2794
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)