Sez. 3, Sentenza n. 10027 del 12/05/2005 (Rv. 581418 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Gestione di una piscina - Attività pericolosa - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Onere della prova.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE
La gestione di una piscina non rientra tra le attività incluse fra quelle pericolose "ex lege" ai sensi dell'art. 2050 cod. civ.; conseguentemente, la prova della pericolosità, da fornirsi secondo una prognosi postuma "ex ante", ossia sulla base delle circostanze di fatto esistenti al momento dell'evento, spetta al danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)