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Sez. 3, Sentenza n. 20334 del 15/10/2004 (Rv. 577728 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Nozione di attività pericolose e di attività normalmente innocue - Fattispecie in tema di uso di una piscina da parte di un invitato ad una festa notturna.
Stato
decisa il 2004-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577728-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE

Le attività pericolose, che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati, rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso e importano responsabilità ex art. 2050 cod. civ., devono essere tenute distinte da quelle normalmente innocue che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita e che comportano responsabilità secondo la regola generale ex art. 2043 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva escluso che l'uso di una piscina di per sè costituisse attività pericolosa, e nel contesto, in cui la piscina costituiva il semplice elemento coerografico di una festa, aveva attribuito la responsabilità per i danni alla persona subiti da uno degli ospiti, che al buio decideva di tuffarsi nella medesima, esclusivamente alla sua improvvisa e sconsiderata decisione, di cui neppure l'eventuale presenza di un bagnino avrebbe potuto evitare le conseguenze negative).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)