Sez. 1, Sentenza n. 9361 del 05/05/2005 (Rv. 582164 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione "sine titulo" con irreversibile trasformazione del fondo - Danno per il proprietario - Componenti - Danno per il mancato godimento del bene sino alla perdita della proprietà e danno per la perdita della proprietà - Liquidazione del primo - Criteri - Interessi legali sul controvalore liquidato del bene - Legittimità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Qualora la P.A. apprenda "sine titulo" un immobile privato e, dopo un periodo di occupazione abusiva, vi realizzi l'opera pubblica, il pregiudizio per il proprietario consta di due distinte componenti: una, di carattere permanente, corrispondente al mancato godimento dell'immobile stesso durante il periodo anzidetto (in cui il privato ne ha conservato la proprietà), compreso tra la data dell'illegittimo impossessamento e quella della irreversibile trasformazione; l'altra, di carattere istantaneo con effetti permanenti, collegata a tale ultima vicenda estintivo - acquisitiva che comporta la perdita definitiva della medesima proprietà. Pertanto, in conseguenza dell'evento di cui trattasi, il proprietario ha diritto al controvalore del bene, determinato secondo i criteri di legge, al quale, però, deve essere aggiunto il danno sofferto per la sua occupazione senza titolo, meramente detentiva, prima che il fondo venisse trasformato, in teoria corrispondente ai frutti e ad ogni altra utilità che il proprietario stesso dimostri di avere perduto durante il periodo in questione, ma suscettibile di liquidazione in via equitativa mediante commisurazione ai cosiddetti frutti civili, ovvero agli interessi legali, per ogni anno di occupazione, calcolati sul controvalore del bene determinato all'epoca della sua irreversibile trasformazione e, cioè, in concreto, sulla somma spettante al proprietario per la perdita del suo diritto reale, così da moltiplicare il relativo importo, in tal modo ottenuto, per il numero complessivo delle annualità (o delle frazioni di anno) in cui si è protratta l'occupazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)