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Sez. 1, Sentenza n. 1814 del 18/02/2000 (Rv. 534014 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione in assenza di dichiarazione di pubblica utilità - Illecita radicale trasformazione del fondo - Conseguenze - Occupazione appropriativa - Configurabilità - Esclusione - Risarcimento del danno - Portata - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534014-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il fatto illecito consistente, in assenza di una causa di pubblica utilità, nell'attività manipolatrice del fondo che compromettendo la realtà materica ed economica del bene, determini, secondo il prudente e motivato apprezzamento del giudice di merito, la privazione del soggetto privato titolare del diritto, non solo di ogni forma di godimento, ma altresì di ogni possibilità presente o futura di intervento circa la destinazione della res verso qualsiasi impiego difforme da quello impressogli dall'occupante, obbliga l'autore al risarcimento di un danno che, cagionato dalla complessiva condotta di trasformazione, peraltro inidonea a determinare l'acquisizione del bene in proprietà dell'ente pubblico occupante, è unico e va commisurato al valore del bene al tempo della definitiva trasformazione, con gli interessi su tale importo a decorrere dal momento dello spossessamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)