Sez. 5, Sentenza n. 410 del 25/10/1984 Ud. (dep. 14/01/1985) Rv. 167406 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - PERQUISIZIONE DOMICILIARE PRIMA DI OGNI INTERVENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI E "RATIO".*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - PERQUISIZIONE DOMICILIARE PRIMA DI OGNI INTERVENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI E "RATIO".*
Nessuna nullità è ipotizzabile qualora la polizia giudiziaria effettui "motu proprio" una perquisizione domiciliare alla ricerca delle prove del reato, prima di qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria. (nella specie è stata esclusa la dedotta nullità per mancata tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria dei verbali di perquisizione e mancata convalida precisando che le garanzie invocate dal ricorrente postulano un atto istruttorio in senso stretto, compiuto dal giudice o dal P.m., e diretto specificamente all'acquisizione delle prove dell'illecito penale). (V 151539; (Conf 154702).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)