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Sez. 2, Sentenza n. 24645 del 21/03/2012 Ud. (dep. 21/06/2012) Rv. 252824 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Dolo generico, diretto o indiretto - Sufficienza - Finalità e motivi dell'agente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252824-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

L'elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio, il che rende priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l'agente a realizzare l'inganno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)