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Sez. 1, Sentenza n. 1979 del 13/10/1970 (Rv. 348027 - 01)

FALLIMENTO - IN GENERE - AZIONE TENDENTE A FAR DICHIARARE L'INEFFICACIA DEGLI ATTI POSTI IN ESSERE DAL FALLITO DOPO LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - DIFFERENZA DALL'INEFFICACIA ACCERTABILE CON L'AZIONE REVOCATORIA - IMPRESCRITTIBILITA*
Stato
decisa il 1970-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348027-01

FALLIMENTO - IN GENERE - AZIONE TENDENTE A FAR DICHIARARE L'INEFFICACIA DEGLI ATTI POSTI IN ESSERE DAL FALLITO DOPO LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - DIFFERENZA DALL'INEFFICACIA ACCERTABILE CON L'AZIONE REVOCATORIA - IMPRESCRITTIBILITA*

La inefficacia che colpisce gli Atti posti in essere dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento si distingue da quella accertabile con l'Azione revocatoria, perche trova giustificazione non tanto nel 'pregiudiziò sofferto dai creditori, quanto nella perdita, coeva al fallimento, del diritto di disporre, da parte del debitore. La relativa Azione non puo, pertanto, andare soggetta a prescrizione essendo diretta a far dichiarare una nullita che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1422, Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)