Sez. 1, Sentenza n. 18380 del 02/12/2003 (Rv. 568600 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Amministrazione controllata - Amministrazione straordinaria - Consecuzione - Conto corrente bancario - Scoperto preesistente alla prima procedura - Pagamento nel corso della prima o della seconda procedura - Revocabilità ex art. 67 legge fall. - Esclusione - Inefficacia nei confronti della massa ex art. 44, legge fall. - Sussistenza - Fattispecie anteriore al D.lgs. n. 270 del 1999.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
Nel caso di assoggettamento dell'imprenditore alla procedura di amministrazione controllata, alla quale sia seguita l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, il pagamento dei debiti preesistenti alla data del decreto di ammissione alla prima procedura per scoperto di conto corrente bancario - contratto che non è sciolto dall'apertura di detta procedura concorsuale, non essendo a questa applicabile l'art. 72, legge fall. - non può costituire oggetto di azione revocatoria fallimentare (art. 67, legge fall.), in quanto detto pagamento deve ritenersi inefficace nei confronti della massa dei creditori, in virtù dei principi ricavabili dall'art. 188, legge fall., nel caso in cui sia effettuato nel corso della prima procedura, e, in forza dell'art. 44, legge fall., applicabile ex art. 1, D.L. n. 26 del 1979, e degli artt. 200 e 201, legge fall., qualora avvenga nel corso della seconda procedura.(Nell'enunciare siffatto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, a fronte della domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia delle rimesse aventi carattere solutorio effettuate nel corso della seconda procedura, aveva limitato il proprio esame alle rimesse anteriori all'apertura della procedura, ritenendole peraltro revocabili ex art. 67, legge fall., anziché inefficaci).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 200 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 200 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)