Sez. 2, Sentenza n. 357 del 10/02/1971 (Rv. 349912 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - SCIOPERO - DISCIPLINA LEGISLATIVA - MANCANZA - USI NORMATIVI - AMMISSIBILITA.*
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - SCIOPERO - DISCIPLINA LEGISLATIVA - MANCANZA - USI NORMATIVI - AMMISSIBILITA.*
Poiche, in tema di diritto di sciopero, all'infuori del principio generale contenuto nell'art 40 della Costituzione, manca del tutto una disciplina legislativa, circa i limiti e le condizioni di tale diritto, non puo dubitarsi che eventuali Usi normativi debbono ritenersi senz'altro ammissibili. Quando la legge interverra a disciplinare la materia, gli Usi normativi potranno ritenersi ammissibili solo se la legge stessa espressamente ne fara richiamo. (Conf 2183'61).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)